Reddito di Emergenza

Il Decreto Rilancio ha introdotto il reddito di emergenza, ovvero un contributo economico destinato a quei nuclei familiari che non hanno accesso alle altre prestazioni di sostegno previste dai vari decreti emergenziali (ammortizzatori sociali, bonus autonomi, ecc.).

Per poter richiedere il reddito di emergenza è necessario soddisfare dei requisiti:

1. il richiedente il beneficio deve essere residente in Italia;
2. un reddito familiare, per il mese di aprile 2020, inferiore al valore del reddito di emergenza spettante;
3. un valore del patrimonio mobiliare, calcolato secondo i criteri definiti per l’ISEE, dell’anno 2019 inferiore a 10.000 euro, limite aumentato di 5.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo e fino ad un massimo di 20.000 euro (quindi ad esempio, nucleo familiare composto da una persona, limite 10.000, composto da due persone, limite 15.000 euro, composto da 3 persone, limite 20.000 euro, da 4 persone in su, sempre 20.000);
4. valore dell’indicatore ISEE inferiore a 15.000 euro;

Inoltre il reddito di emergenza non è compatibile con:

a. presenza nel nucleo familiare di percettori delle indennità previste dal decreto “cura Italia” (indennità professionisti e cococo, indennità lavoratori autonomi iscritti ago, indennità stagionali turismo e stabilimenti termali, indennità lavoratori agricoli, indennità lavoratori spettacolo, percettori reddito di ultima istanza, indennità lavoratori domestici;
b. presenza nel nucleo familiare di percettori di pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
c. presenza nel nucleo familiare di percettori di redditi di lavoro dipendente superiore all’importo del reddito di emergenza spettante;
d. presenza nel nucleo familiare di percettori di reddito di cittadinanza;

L’importo spettante è variabile da un minimo di 400 euro a un massimo di 800 euro; per determinare l’importo effettivamente spettante è necessario applicare alla somma minima di 400 euro il parametro della scala di equivalenza (fino ad un massimo di 2 o 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti disabili), così determinato:

Il parametro della scala di equivalenza (…) e’ pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed e’ incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di eta’ maggiore di anni 18 e di 0,2 ((per ogni ulteriore componente di minore eta’, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilita’ grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell’ISEE)).