Ai sensi del D.L. 127/2021, dal prossimo 15 ottobre, l’accesso al luogo di lavoro è subordinato al possesso del cosiddetto “green pass” e tale obbligo vale anche per i lavoratori domestici, a prescindere dalla mansione specifica (colf, badante, baby sitter, ecc.).
La normativa prevede un duplice e distinto obbligo, quello del lavoratore/lavoratrice di essere in possesso del green pass al momento in cui accede al luogo di lavoro e quello del datore di lavoro, tenuto a verificare il possesso del gp del dipendente.
La normativa prevede pesanti sanzioni in caso di inadempimento: il lavoratore che acceda al luogo di lavoro sprovvisto di gp è soggetto ad una sanzione da 600 a 1.500 euro, mentre il datore di lavoro che ometta il controllo è soggetto ad una sanzione da 400 a 1.000 euro.
Il datore di lavoro deve quindi effettuare la verifica ogni qual volta il dipendente accede sul luogo di lavoro e solo al momento dell’accesso sul luogo di lavoro; infatti ai sensi delle norme vigenti in materia di privacy, non può essere effettuato alcun accertamento e/o richiesta preventiva sul possesso del gp del dipendente; più in generale non può essere effettuato alcun accertamento e/o richiesta in merito allo stato vaccinale del dipendente.
La verifica del possesso del gp può essere effettuata mediante l’applicazione scaricabile su smartphone “VerificaC19” o su una copia cartacea del gp.
La verifica può essere effettuata dal datore di lavoro o da altro componente il nucleo familiare; si raccomanda al datore di lavoro di predisporre un apposito documento informativo da consegnare al dipendente, facendosene sottoscrivere una copia per ricevuta e presa visione, in cui si indicano i nominativi delle persone che possono chiedergli l’esibizione del gp al momento dell’accesso presso l’abitazione; nello stesso documento si consiglia inoltre di specificare che la verifica del possesso del gp sarà effettuata, dalle persone indicate nel documento stesso, ad ogni accesso del dipendente presso il luogo di lavoro.
In assenza di precise indicazioni normative in tal senso, si sconsiglia di conservare la copia cartacea del gp del dipendente (sui cui è indicata la data di scadenza), in quanto potrebbe configurare un illecito trattamento di dati personali; la stessa deve quindi essere esclusivamente visionata al momento dell’accesso del dipendente sul luogo di lavoro e quindi riconsegnata.
L’unico caso di esenzione dall’obbligo di esenzione del gp previsto dalla norma, è quello del lavoratore/lavoratrice in possesso di certificazione medica di esenzione dalla campagna vaccinale per il Covid19.
In merito purtroppo la normativa è lacunosa, non precisando quale sia il comportamento che deve tenere il datore di lavoro in questo caso.
Prima di tutto si precisa che il certificato di esenzione deve rispondere a precisi requisiti formali, individuati dal Ministero della Salute con apposita circolare del 4 agosto 2021 e che di seguito si indicano:
– La certificazione può essere rilasciata esclusivamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale
E deve contenere:
– i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
– la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105;
– la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al _________” (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021);
– Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
– Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
– Numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.
Considerando come il certificato non contenga l’indicazione di informazioni sensibili, si ritiene, pur in assenza di specifiche indicazioni normative in tal senso, che il datore di lavoro sia legittimato a prendere visione di tale certificato, a fronte del quale dovrà quindi astenersi dal chiedere l’esibizione del gp al dipendente; anche in questo caso si sconsiglia di trattenere copia di tale documento.
Nel documento sopra indicato da far sottoscrivere al dipendente, si consiglia quindi di indicare che laddove il lavoratore sia in possesso di certificato di esenzione vaccinale, sarà tenuto ad esibirlo in luogo del gp.
Ovviamente il datore di lavoro deve limitarsi a verificare che il certificato soddisfi i requisiti formali sopra indicati, ma non potrà in alcun modo verificarne “l’autenticità”; si consiglia quindi, al fine di tutelarsi da future eventuali problematiche, in caso di esibizione del certificato di esenzione vaccinale da parte del dipendente, di sottoscrivere congiuntamente al dipendente stesso un documento in cui dare atto dell’avvenuta esibizione del certificato di esenzione vaccinale, riportandone i dati essenziali (data di rilascio, data di scadenza, dati del medico che ha sottoscritto la dichiarazione).
Nel caso in cui il dipendente si presenti a lavoro sprovvisto sia del gp che del certificato di esenzione vaccinale, il datore di lavoro è tenuto a non fargli prendere servizio e il dipendente sarà considerato assente ingiustificato, quindi senza diritto alla retribuzione e a nessun altro istituto retributivo e contributivo (quindi senza maturare tfr, 13ma, contributi previdenziali, ecc.).
In ogni caso il mancato possesso del gp non può dar luogo a conseguenze disciplinari e tanto meno al licenziamento.
Tale disciplina sarà in vigore, salvo successivi provvedimenti che ne modifichino la scadenza, fino al 31/12/2021.
La normativa purtroppo presenta molte criticità operative (basti pensare al caso della colf che abitualmente accede al domicilio del datore di lavoro quando questi non è presente; paradossale la situazione del lavoratore convivente, che se sprovvisto di green pass non potrebbe lavorare ma neanche essere allontanato dall’abitazione..) rispetto alle quali non possiamo che consigliare di attenersi a norme di buon senso, soprattutto raccomandando di non eccedere in controlli e richieste di documenti che potrebbero configurare gravi violazioni della privacy ed esporre alle relative sanzioni.
08/10/2021