emergenza covid e rapporto di lavoro domestico

Con la presente intendiamo fornire indicazioni utili alla gestione dei rapporti di lavoro domestico in riferimento all’emergenza in oggetto.

SICUREZZA SUL LAVORO

Il datore di lavoro è tenuto a rispettare le norme di sicurezza a tutela del lavoratore; ovviamente a maggior ragione nel rapporto di lavoro di natura domestica, tali misure sono fondamentali anche per la tutela della salute dello stesso datore di lavoro e dei suoi familiari.

Per quanta riguarda la COLF, l’unico obbligo specifico relativo all’emergenza covid è quello di consentire il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 mt con le persone presenti in casa durante lo svolgimento del servizio. E’ opportuno e consigliato dotare la lavoratrice di guanti e mascherina e di prodotti specifici disinfettanti per la sanificazione; ovviamente restano valide tutte le altre prescrizioni ordinarie relative all’utilizzo di prodotti a norma, guanti e mascherine in caso di utilizzo di acidi, ecc.

Diverso il discorso della badante, che per lo svolgimento delle proprie mansioni può essere impossibilitata a rispettare la distanza di sicurezza di 1 mt dall’assistito (ad esempio nell’aiutarlo a muoversi, lavarsi, vestirsi, ecc.); in tal caso la mascherina di tipo “chirurgico” è obbligatoria; purtroppo in questo periodo è nota l’enorme difficoltà nel reperirle, quindi laddove non sia possibile mettere a disposizione del lavoratore le mascherine, è opportuno valutare una modalità di svolgimento del servizio che consenta al lavoratore il rispetto della distanza di 1 metro.

E’ doveroso che sia il datore di lavoro che il lavoratore, nel caso abbiano conoscenza di essere entrati in contatto con persone risultate affette da COVID19, ne diano immediata informazione all’altra parte.

MANCATA PRESTAZIONE LAVORATIVA

La mancata prestazione lavorativa può essere determinata da tre diverse causali: rinuncia del lavoratore alla prestazione, rinuncia del datore di lavoro, accordo tra le parti.

In caso di rinuncia del lavoratore è bene precisare che la sola “preoccupazione” per il rischio di contagio, non costituisce motivo valido per non fornire la prestazione lavorativa, che quindi il datore di lavoro può comunque pretendere; laddove il lavoratore rifiuti comunque la prestazione senza giustificazione (ad esempio inviando un certificato di malattia), l’inadempimento configura una grave mancanza disciplinare sanzionabile.
Nel caso in cui invece il datore di lavoro intenda accogliere la richiesta di astensione dal lavoro del dipendente, la stessa potrà essere gestita come ferie o aspettativa non retribuita (e non soggetta a contribuzione previdenziale). Nel secondo caso è opportuno sottoscrivere col dipendente un atto scritto dal quale risultino esattamente la data di inizio e fine del periodo di astensione non retribuita; si sottolinea l’importanza di questo documento, oltre che nel rapporto tra le parti, anche per eventuali future contestazioni dell’Inps per il mancato versamento dei contributi previdenziali relativi al periodo di aspettativa, come giustificativo del mancato versamento dei contributi.

Nel caso in cui sia il datore di lavoro a non volere la prestazione lavorativa del dipendente la questione è più controversa, in quanto il lavoratore potrebbe legittimamente pretendere di rendere la propria prestazione lavorativa e percepire la relativa retribuzione; in questi casi è certamente consigliabile cercare di trovare una soluzione condivisa con il dipendente, ricorrendo sempre agli strumenti sopra indicati delle ferie (anche eventualmente anticipando quelle di futura maturazione) o dell’aspettativa.

Nella terza ipotesi di accordo tra le parti gli strumenti sono sempre quelli indicati delle ferie o dell’aspettativa.

Il dpcm 17/03/2020 “Cura Italia” non prevede ammortizzatori sociali per i lavoratori domestici.

MALATTIA

Per la malattia valgono le consuete regole, per cui il lavoratore è sempre tenuto ad esibire un certificato medico; il dpcm del 17/03/2020 “Cura Italia” ha assimilato alla malattia anche l’eventuale “quarantena” eventualmente disposta dall’autorità sanitaria; anche in tal caso il lavoratore dovrà esibire la relativa certificazione medica.

LICENZIAMENTO

Il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo per 60 giorni introdotto dal dpcm del 17/03/2020 “Cura Italia”, NON si applica ai lavoratori domestici, con i quali quindi il datore di lavoro può comunque procedere al licenziamento.

VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Il dpcm del 17/03/2020 “Cura Italia” ha previsto la possibilità di differire il pagamento dei contributi dovuti nel periodo 23 febbraio – 31 maggio, al prossimo 10 giugno; quindi il datore ha facoltà di non versare i contributi relativi al 1° trimestre 2020 entro la scadenza del prossimo 10 aprile; potrà eventualmente provvedere al pagamento entro il 10 giugno (in tal caso il pagamento dovrebbe essere effettuato insieme a quello relativo al 2° trimestre 2020).