Una recente risposta ad un interpello della Direzione Regionale Lombardia dell’Agenzia delle Entrate torna su un argomento molto controverso, la tassabilità o meno delle operazioni relative alle valute virtuali (di cui il Bitcoin è la più nota).
Prima di sintetizzare il contenuto della risposta dell’Ade, è opportuno precisare come ad oggi non sia vigente alcuna normativa specifica che disciplini dal punto di vista fiscale le operazioni relative alle valute virtuali e che la risposta ad un interpello deve essere intesa per quello che è, ovvero un’interpretazione fornita dall’Ade a fronte di una specifica fattispecie prospettata da un contribuente.
In sintesi questi sono i principali punti di interesse:
– ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche, alle operazioni di conversione di valuta virtuale si applicano i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali;
– conseguentemente le operazioni di cessione a pronti (ovvero scambio immediato di una valuta con una valuta differente) di valuta virtuale non danno origine a redditi imponibili, salvo generare un reddito diverso qualora la valuta ceduta deriva da prelievi su portafogli (wallet) la cui giacenza media collettiva superi un controvalore di euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo di imposta;
– il valore in euro della giacenza media in valuta virtuale (da effettuarsi con riferimento alla totalità dei portafogli detenuti dal contribuente) va calcolato secondo il cambio di riferimento al 1° gennaio dell’anno di imposta; per il rapporto di cambio bisogna fare riferimento al sito dove ha acquistato la valuta virtuale o, in mancanza, a quello sul sito dove effettua la maggior parte delle operazioni;
– ai fini quindi dell’eventuale tassazione del reddito diverso bisogna verificare se la conversione di valuta virtuale avviene per effetto di una cessione a termine o per effetto di prelievo da portafogli la cui giacenza media abbia superato i 51.645,69 euro per almeno 7 giorni lavorativi consecutivi nel periodo di imposta;
– per determinare un’eventuale plusvalenza derivante dal prelievo dal wallet che abbia superato la giacenza media di cui sopra, si deve utilizzare il costo di acquisto e agli effetti della determinazione delle plusvalenze/minusvalenze si considerano cedute per prime le valute acquisite in data più recente; in caso di bitcoin ricevuti a titolo gratuito, il costo iniziale da considerare è quello sostenuto dal donante;
– i redditi derivanti da operazioni realizzate sul mercato forex e da cfd (contract for difference) aventi ad oggetto valute virtuali, costituiscono a parere dell’ade redditi diversi; se percepiti da una persona fisica al di fuori di un’attività di impresa sono soggetti ad imposta sostitutiva; tali redditi sono costituiti dal risultato che si ottiene con la somma algebrica dei differenziali positivi e negativi nonchè degli altri proventi o oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a ciascuno dei rapporti;
– tali redditi devono essere indicati nel quadro RT del modello Unico e soggetti a imposta del 26%;
– ai fini delle norme antiriciclaggio, le valute virtuali devono essere oggetto di comunicazione tramite il quadro RW dell modello Unico, indicando a colonna 3 il codice 14 (altre attività estere di natura finanziaria), laddove siano state svolte operazioni, anche attraverso movimentazione di “conti”, nei trasferimenti da e verso l’estero di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro; il controvalore in euro della valuta virtuale detenuta al 31 dicembre deve essere determinato dal cambio indicato a tale sul sito dove il contribuente ha acquistato la valuta; negli anni successivi il contribuente dovrà indicare il controvalore detenuto alla fine di ciascun anno o alla data di vendita.
– le valute virtuali non sono soggette all’imposta IVAFE;