ASSEGNO UNICO UNIVERSALE PER I FIGLI Per il 2023 non è necessaria una nuova domanda, sufficiente presentare un nuovo ISEE

La Circolare INPS 132 del 15/12/2022 ha chiarito le modalità di erogazione dell’assegno unico per l’anno 2023.

L’Inps precisa che, tutte le persone per le quali, alla data del 28/02/2023, risulti presente una domanda di assegno unico in corso (e quindi in uno stato che non sia quello di “decaduta”, “revocata”, “rinunciata” o “respinta”) non dovranno presentare una nuova richiesta, ma sarà sufficiente presentare un nuovo ISEE valido per l’anno 2023.

L’ISEE presentato nel 2022 continuerà ad essere preso a riferimento per il pagamento dell’assegno nei mesi di gennaio e febbraio 2022, mentre il nuovo ISEE presentato nel 2023 produrrà i suoi effetti dal mese di marzo 2023.

In caso di presentazione del nuovo ISEE entro il mese di febbraio 2023, l’importo dell’assegno unico sarà erogato in continuità dal mese di marzo 2023; in caso di mancata presentazione del nuovo ISEE entro febbraio, da marzo 2023 l’importo dell’assegno unico sarà ridotto al minimo, ferma restando possibilità di presentare l’ISEE entro il mese di giugno 2023, nel qual caso l’INPS corrisponderà gli arretrati dal mese di marzo.

Il cittadino ha comunque l’onere di comunicare all’INPS eventuali variazioni intervenute rispetto alla domanda presentata, come, ad esempio:

– Nascita di figli;
– Variazione o inserimento della condizione di disabilità di un figlio;
– Variazione della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (e comunque fino a 21 anni di età);
– Modifiche relative ad eventuale separazione dei coniugi;
– Criteri di ripartizione dell’assegno tra i genitori;
– Variazione delle condizioni in base alle quali spettano le maggiorazioni previste dagli articoli 4 e 5 del D.L. 230/2021.

ASSEGNO UNICO

Approfondimento

Dal 1 marzo 2022 entrerà in vigore il nuovo assegno unico, una misura di sostegno al reddito che sostituirà sei misure attualmente in vigore:

– Le detrazioni irpef per i figli a carico;
– Gli assegni al nucleo familiare per i figli minori;
– Gli assegni per le famiglie numerose;
– Il bonus bebè,
– Il premio alla nascita;
– Il fondo natalità per le garanzie sui prestiti;

Il nuovo assegno avrà un periodo di validità dal mese di marzo dell’anno in cui viene richiesto, al mese di febbraio dell’anno successivo.

Le domande potranno essere presentate a partire dal 01 gennaio, esclusivamente in via telematica tramite il sito Inps, oppure tramite gli enti di Patronato (nella bozza del decreto attuale, al momento non è prevista la possibilità di presentazione tramite Caf).

Il nuovo assegno unico sarà collegato all’indicatore ISEE, per cui l’importo spettante varierà in base alla composizione e caratteristiche del nucleo familiare e al valore dell’ISEE.

Per quali familiari spetta:

– Per ogni figlio minorenne a carico e per i nuovi nati il diritto decorre dal settimo mese di gravidanza;

– Per ogni figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
o Frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, o un corso di laurea;
o Svolga un tirocinio ovvero attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
o Sia registrato come disoccupato in cerca di un lavoro presso il centro per l’impiego,
o Svolga il servizio civile universale;

– Per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età;

Requisiti:

al momento della presentazione della domanda, e per tutta la durata del beneficio, il richiedente deve possedere, congiuntamente, i seguenti requisiti:

– Cittadino italiano o di uno stato membro dell’Unione Europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino extra UE titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare di permesso unico di lavoro superiore a 6 mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca superiore a 6 mesi;

– Sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;

– Sia residente e domiciliato in Italia;

– Sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di durata almeno 6 mesi.

Ammontare dell’assegno:

Importi base

Figli minorenni: l’importo dell’assegno ammonta a 175 euro per ciascun figlio per chi possiede un isee fino a 15.000 euro;

per importi superiori a 15.000 euro e fino a 40.000 euro l’importo si riduce gradualmente;

per importi isee pari o superiori a 40.000 euro l’importo è di 50 euro a figlio.

Figli maggiorenni fino al compimento dei 21 anni: per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento di 21 anni di età, l’importo dell’assegno ammonta ad 85 euro per chi possiede un isee fino a 15.000 euro;

per importi superiori a 15.000 euro e fino a 40.000 euro l’importo si riduce gradualmente;

per importi isee pari o superiori a 40.000 euro l’importo è di 25 euro a figlio.

Figli disabili maggiorenni oltre 21 anni: per ciascun figlio disabile maggiorenne a carico di età superiore a 21 anni, l’importo dell’assegno ammonta ad 85 euro per chi possiede un isee fino a 15.000 euro;

per importi superiori a 15.000 euro e fino a 40.000 euro l’importo si riduce gradualmente;

per importi isee pari o superiori a 40.000 euro l’importo è di 25 euro a figlio.

Maggiorazioni

Figli successivi al secondo: per ciascun figlio successivo al secondo, è prevista una maggiorazione di 85 euro per chi possiede un isee fino a 15.000 euro;

per importi superiori a 15.000 euro e fino a 40.000 euro l’importo si riduce gradualmente;

per importi isee pari o superiori a 40.000 euro l’importo è di 15 euro a figlio.

Figli disabili minorenni: per ciascun figlio disabile minorenne, è prevista una maggiorazione mensile, sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini isee

pari a 105 euro in caso di non autosufficienza,

pari a 95 euro in caso di disabilità grave

pari a 85 euro in caso di disabilità media.

Figli disabili maggiorenni fino a 21 anni: per ciascun figlio disabile maggiorenne a carico fino al compimento dei 21 anni, è prevista una maggiorazione mensile pari a 50 euro.

Madri di età inferiore a 21 anni: è prevista una maggiorazione di 20 euro a figlio.

Entrambi i genitori titolari di reddito da lavoro: nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è previsto un assegno pari a 85 euro mensili per chi possiede un isee fino a 15.000 euro; per importi superiori a 15.000 euro e fino a 40.000 euro l’importo si riduce gradualmente fino ad annullarsi per importi isee di 40.000 o superiori.

Nuclei familiari con 4 o più figli: è prevista una maggiorazione forfetaria pari a 100 euro mensili.

La presentazione dell’Isee non è obbligatoria per accedere all’assegno unico, in caso di mancata presentazione dell’Isee spettano gli importi minimi previsti per ciascuna casistica.

Sia gli importi dell’assegno che i limiti Isee sono rivalutati annualmente in base all’indice del costo della vita.

Clausola di salvaguardia

Al fine di tutelare le famiglie da eventuali riduzioni degli importi spettanti a seguito dell’introduzione dell’assegno unico rispetto ai benefici precedentemente goduti, la normativa prevede una “clausola di salvaguardia” per i titolari di Isee fino a 25.000 euro.

Tale clausola si applica, a determinate condizioni, in misura pari al 100% per l’anno 2022, in misura pari al 66,67% per l’anno 2023 e in misura pari al 33,33% per l’anno 2024 e i mesi di gennaio e febbraio del 2025, per poi non trovare più applicazione dal 01/03/2025.

Domanda

La domanda per accedere all’assegno unico deve essere presentata da uno dei genitori (o da chi esercita la potestà genitoriale) a partire dal 1 gennaio di ciascun anno.

Per avere effetto dal mese di marzo di ciascun anno, la domanda deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno di riferimento; nel caso in cui la domanda sia presentata in data successiva al 30 giugno, la prestazione spetterà dal mese successivo a quello di presentazione della domanda; quindi, ad esempio, domanda presentata nel mese di gennaio, la decorrenza dell’assegno è dal mese di marzo dell’anno stesso; domanda presentata nel mese di maggio, la decorrenza dell’assegno è il mese di marzo dell’anno stesso; domanda presentata nel mese di settembre, la decorrenza è dal mese di ottobre seguente.

Ferma restando la decorrenza come sopra individuata, l’Inps dovrà procedere all’effettivo pagamento dell’assegno e degli eventuali arretrati, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

In caso di nuove nascite avvenute nel periodo di fruizione della domanda, sarà prevista un’apposita procedura telematica per comunicare all’Inps l’evento entro 120 giorni dalla nascita, con riconoscimento dell’assegno a decorrere dal settimo mese di gravidanza.

Pagamento dell’assegno

L’Inps provvede al pagamento dell’assegno in favore del genitore che ha presentato la domanda con accredito diretto sull’iban del genitore oppure tramite bonifico domiciliato.

E’ facoltà dei genitori, all’atto della presentazione della domanda o anche successivamente, chiedere il pagamento in misura pari al 50% ciascuno dell’assegno.

In caso di affidamento esclusivo l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.

I figli maggiorenni possono presentare autonoma domanda per chiedere il pagamento diretto della quota di assegno spettante.

Per il pagamento dell’assegno dei mesi di gennaio e febbraio di ciascun anno, il riferimento è l’isee in corso di validità al 31 dicembre dell’anno precedente.

Per i percettori di Reddito di Cittadinanza l’assegno è riconosciuto automaticamente dall’Inps e corrisposto unitamente al rdc.

Compatibilità con altre prestazioni sociali e aspetti fiscali

L’assegno unico è compatibile con eventuali altri benefici in denaro a favore dei figli a carico corrisposti, dalle regioni, province autonome ed enti locali.

E’ compatibile con il reddito di cittadinanza, fino a concorrenza dell’assegno spettante in ciascuna mensilità, determinato sottraendo dall’importo teorico spettante la quota di rdc relativa ai figli minori.

L’assegno con concorre alla formazione del reddito complessivo e quindi non è fiscalmente imponibile.

PRESSO LE NOSTRE SEDI E’ POSSIBILE FRUIRE DELL’ASSISTENZA DEL CAF CONFSAL PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISEE E DEL PATRONATO INPAS PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E VARIAZIONI