730-2017 – criteri di individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni ai fini dei controlli preventivi

Con Provvedimento 9 giugno 2017 l’Agenzia delle Entrate ha reso noti i criteri che verranno
applicati per l’individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi Mod.
730/2017 con esito a rimborso, al fine dell’effettuazione dei controlli preventivi.
In caso di presentazione del Mod. 730 precompilato, con modifiche che incidono sulla
determinazione del reddito o dell’imposta, l’Agenzia delle Entrate può sottoporre la dichiarazione:
 al controllo documentale, anche con riferimento agli oneri già indicati nel modello
precompilato, sulla base delle informazioni fornite da soggetti terzi, quali interessi passivi,
premi assicurativi e contributi previdenziali (ai sensi dell’art. 5, comma 2, D.Lgs. n.
175/2014);
 ai controlli preventivi effettuati in via automatizzata o mediante verifica della
documentazione giustificativa previsti dal nuovo comma 3-bis, art. 5, D.Lgs. n.
175/2014, introdotto dalla Legge di Stabilità 2016.

In particolare, detti controlli preventivi possono essere effettuati dall’Agenzia delle
Entrate entro 4 mesi dal termine per la trasmissione della dichiarazione (7 luglio 2017) con
riferimento ai Modd. 730 ai quali sono state apportate modifiche, che, rispetto ai dati
contenuti nel Mod. 730 precompilato incidono sulla determinazione del reddito o
dell’imposta e:

 presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri fissati dall’Agenzia delle
Entrate; ovvero
 determinano un rimborso di importo superiore a € 4.000,00.
In tali casi l’Agenzia si impegna ad effettuare il rimborso spettante non oltre il sesto mese
successivo al termine per l’invio della dichiarazione.
Si noti che, per effetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, D.Lgs. n. 175/2014, i controlli
preventivi si applicano anche con riferimento alle dichiarazioni presentate mediante
CAF o professionisti abilitati.
Pertanto, i controlli preventivi possono essere effettuati dall’Agenzia delle Entrate:
 quando il rimborso è superiore ad € 4.000,00;
 a prescindere dall’importo che deve essere rimborsato quando sussistono
elementi di incongruenza rispetto ai criteri definiti dall’Agenzia (ad esempio, i suddetti
controlli potranno essere effettuati anche quando il rimborso del credito è pari ad € 300,00
se vi sono elementi incongruenti nella dichiarazione).

I CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI DI INCOERENZA DELLE
DICHIARAZIONI
Secondo quanto previsto dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 9 giugno 2017, i
controlli preventivi possono scattare quando nel Mod. 730/2017 con esito a rimborso:

Il nuovo Provvedimento non individua specifiche e ben definite ipotesi in presenza delle quali
scattano i controlli preventivi. Pertanto, sulla base di quanto indicato nel Provvedimento è
possibile ipotizzare una serie di situazioni in cui l’Agenzia potrà “sospendere” la normali procedure
di rimborso del credito e procedere a controlli sulla dichiarazione.
Risulta evidente che tali indicazioni lasciano ampio margine di discrezionalità all’Amministrazione
finanziaria e al tempo stesso generano incertezze agli operatori fiscali nell’individuare
anticipatamente su quali contribuenti si concentrerà l’attenzione del fisco.
Sicuramente l’aver commesso irregolarità in dichiarazioni relative ad annualità precedenti potrà
portare a controlli sulla dichiarazione in corso, qualora il contribuente sia considerato “a rischio”.
Inoltre, qualsiasi:
 scostamento;
 incoerenza;
significativa (a giudizio dell’Agenzia) rispetto al precompilato aumenterà la possibilità di controlli
preventivi.
Tali controlli potranno quindi scattare anche quando, pur essendovi obbligo, i soggetti terzi non
abbiano comunicato o abbiano comunicato dati errati/incompleti al sistema che cura la redazione
del precompilato.

CONTROLLI PREVENTIVI E RISULTATO CONTABILE
Come noto, i soggetti che prestano assistenza fiscale trasmettono il risultato contabile delle
dichiarazioni (Mod. 730-4) non più direttamente ai sostituti di imposta, ma all’Agenzia delle
Entrate, la quale provvederà successivamente ad inviarli telematicamente al sostituto.
Nel caso in cui vengano effettuati i sopra descritti controlli preventivi, il sostituto non riceverà
il Mod. 730-4 relativo alla dichiarazione sotto esame, e l’eventuale rimborso verrà erogato
direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

Pertanto i contribuenti le cui dichiarazioni l’Agenzia delle Entrate dovesse individuare come a rischio e comunque quelle con liquidazione a credito superiore a 4.000 euro, riceveranno il rimborso in ritardo con le tempistiche sopra indicate.